Cass. civile, sez. II del 2004 numero 20721 (25/10/2004)


Nella fattispecie della doppia donazione immobiliare, sussiste a carico del secondo donatario, primo trascrivente, l'obbligo del risarcimento del danno provocato al primo donatario per avere impedito il perfezionarsi, in capo a quest'ultimo, degli effetti della donazione stipulata in suo favore, determinando così la definitiva perdita, per lo stesso, dei diritti derivanti dal primo contratto di donazione, sempre che sia provata la sua malafede, concretizzatesi nella consapevolezza dell'appartenenza del bene oggetto della donazione ad altri e nella previsione di trascrivere per primo.

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