Cass. civile, sez. II del 2004 numero 18655 (16/09/2004)


La fattispecie del collegamento negoziate è configurabile anche quando i singoli atti siano stipulati tra soggetti diversi, purché essi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo divisato dalle parti. (Nell'affermare il principio di diritto che precede la S. C ha ritenuto che, con riferimento ad un contratto preliminare e ad un successivo contratto definitivo di compravendita di un bene di proprietà di un soggetto diverso da/debitore -nella specie, la moglie, - fosse legittimamente predicabile, in astratto, un collegamento negoziate tra atti che, pur restando apparentemente autonomi e leciti, pur tuttavia erano potenzialmente idonei ad atteggiarsi come forma di garanzia reale atipica per il pagamento della somma dovuta dal debitore, marito della promettente venditrice, il bene della quale veniva trasferito al creditore sotto condizione e in conseguenza del mancato adempimento, il tutto in violazione del disposto dell'art. 2744 cod. civ. la S.C ha, peraltro, nella specie, escluso, in fatto, la sussistenza di tale fattispecie).

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