Cass. civile, sez. II del 2004 numero 12458 (07/07/2004)


Ove il testatore, a causa del suo stato di salute o per carenza di istruzione, rediga il testamento olografo con l'aiuto di altra persona che gli guida la mano, e che, pertanto, indubbiamente collabora alla materiale compilazione del documento, quanto meno sorreggendo la penna e contribuendo alla formulazione delle lettere, la circostanza comporta la mancanza dell'autografia, elemento indispensabile per la validità del testamento olografo, nel quale si richiede che data, testo dell'atto e sottoscrizione provengano esclusivamente dal testatore, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore. Ai fini della validità del testamento olografo un intervento di terzi è sufficiente a escludere l'olografia, indipendentemente dall'entità o dal tipo di intervento: è sufficiente, pertanto, anche la presenza di una sola parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento per escludere l'olografia, essendo del tutto irrilevante, dal punto di vista sostanziale, che la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell'intero testamento, secondo il principio "utile per inutile non vitiatur".

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