Cass. civile, sez. II del 2004 numero 1015 (22/01/2004)


La previsione del regolamento di-condominio che consenta - in deroga ad altre clausole dello stesso regolamento - a uno dei condomini di adibire le unità di sua proprietà individuale ad attività di ristorazione, rappresenta qualcosa di più della semplice assenza di divieto, atteso che elimina, in radice, ogni possibile contestazione sulla specifica utilizzazione, con riguardo, ad esempio, alla compatibilità di essa con il decoro dello stabile o all'ammissibilità di forme di uso più intenso di beni condominiali in funzione della destinazione anzidetta. La previsione de qua, peraltro, non può ritenersi direttamente produttiva di un obbligo, a carico dei condomini, di contenuto non definito ex ante, di sopportare qualsiasi limitazione, anche alla proprietà individuale, che si rendesse necessaria per la concreta attuazione della de-stinazione, in particolare deve escludersi che dalla clausola in questione derivi il diritto del condomino preferito di poter installare la canna fumaria a qualsiasi condizioni, con il solo rispetto dell'articolo 1065 del Cc, anche entrando nelle proprietà individuali, ovvero sottraendo all'uso comune la canna per l'eliminazione delle immondizie.

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