Cass. civile, sez. II del 2003 numero 16932 (11/11/2003)


Lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto per il quale la forma scritta non sia richiesta ad substantiam, ma solo ad probationem, come nel caso di transazione, può risultare anche da un comportamento concludente. Qualora, peraltro, la transazione è relativa ad uno dei rapporti considerati dall'art. 1350 del Cc, è necessario, sia per la sua stipulazione, sia per il suo scioglimento,che la volontà negoziale sia manifestata in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata) a pena di nullità, e non può desumersi da meri comportamenti, per quanto non equivoci o concludenti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2003 numero 16932 (11/11/2003)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti