Cass. civile, sez. II del 2003 numero 11030 (15/07/2003)


L'articolo 484 del Cc disponendo che "l'accettazione con beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione" e che questa "deve essere preceduta o seguita dall'inventario" delinea chiaramente una fattispecie a formazione progressiva per la cui realizzazione i due adempimenti sono entrambi indispensabili, come suoi elementi costitutivi. Sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la loro comune configurazione in termini di necessarietà, sia la mancanza di distinte discipline dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno della autonoma idoneità a dar luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Dunque la dichiarazione, di per sé, ha bensì una propria immediata efficacia, poiché comporta il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato e quindi il suo subentro in universum ius defuncti, compresi i debiti de cuius, ma non incide sulla limitazione della relativa responsabilità intra vires hereditatis, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, mancando il quale l'accertante "è considerato erede puro e semplice" (articolo 485, 487 e 488 del Cc), non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma perché non lo ha consentito ab initio.

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