Cass. civile, sez. II del 2002 numero 13923 (25/09/2002)


In un contratto preliminare (o definitivo) di compravendita immobiliare la clausola che preveda che il promissario acquirente acquisti per sé o per persona da nominare può comportare la configurabilità sia di una cessione del contratto ai sensi dell'art.1406 del C.c. con il preventivo consenso della cessione a norma dell'art.1407 dello stesso codice, sia di un contratto per persona da nominare di cui all'art.1401 del C.c. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale, va tuttavia riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti che l'interprete deve ricercare in concreto. In tale prospettiva, pertanto, la specificata clausola contrattuale può anche comportare la configurzione del contratto preliminare come contratto a favore di terzo, mediante la facoltà di designazione concessa all'uopo dal promissario, fino alla stipulazione del definitivo, e la posizione della persona, cui si riferisce tale facoltà di nomina, come destinatario della prestazione pattuita, consistente nella prestazione del consenso per la stipulazione del contratto definitivo, con la conseguente possibilità, nel giudizio promosso ex articolo 2932 del C.c. per il promissario di chiedere l'attuazione del trasferimento in favore della persona nominata e per quest'ultimo di intervenire nel giudizio per manifestare la propria accettazione al fine di rendere possibile l'effetto traslativo.

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