Cass. civile, sez. II del 2002 numero 12167 (12/08/2002)


La cosidetta "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, che ne perfeziona l'esistenza, senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale ovverro ablatorio, al fine di soddisfare un 'esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives indipendentemente dai motivi per i quali detto comporatmento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno dallo spirito che lo anima.

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