Cass. civile, sez. II del 2001 numero 2754 (26/02/2001)


Nel caso in cui venga dedotto un accordo modificativo dell'estensione di una servitù intervenuto successivamente alla costituzione con atto scritto della stessa, il principio generale dettato dall'art. 1058 cod.civ. in relazione all'art. 1350 n.4 impone che la servitù non possa essere modificata che da un altro scritto. Se l'accordo modificativo è costituito da un regolamento amichevole di confini in quanto le parti, regolando questi, abbiano contestualmente modificato l'originaria estensione della servitù di passaggio esercitata su uno dei fondi, il detto regolamento deve avere la forma scritta essendo destinato ad incidere su un diritto reale su bene immobile per la cui circostanza è richiesta la forma scritta.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2001 numero 2754 (26/02/2001)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti