Cass. civile, sez. II del 2001 numero 13631 (05/11/2001)


In mancanza di diversa convenzione adottata all'unanimità, la ripartizione delle spese condominiali deve avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati dall'art.1123 cod.civ., e, pertanto, non è consentito all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi. Nell'ipotesi di effettiva, improrogabile urgenza di trarre aliunde delle somme, può, invece, ritenersi consentita una deliberazione assembleare la quale tenda a sopperire all'inadempimento del condomino moroso attraverso la costituzione di un fondo cassa ad hoc, tendente ad evitare più gravi danni nei confronti dei condomini tutti esposti dal vincolo di solidarietà passiva, con conseguente obbligo in capo al condominio, e non ai singoli condomini morosi, di restituire ai condomini solventi le somme a tale titolo percepite, dopo aver identificato gli insolventi e recuperato dagli stessi quanto dovuto per le quote insolute e per i maggiori oneri.

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