Cass. civile, sez. II del 2000 numero 8952 (05/07/2000)


In tema di azione revocatoria ordinaria, se l'alienazione di un bene dotale sia stata determinata, secondo la funzione propria del vincolo dotale, da necessità o utilità evidenti della famiglia, constatate dal giudice in sede di autorizzazione dell'atto di alienazione, non sussiste per i creditori la giuridica possibilità di lamentare (sotto ogni profilo) l'"eventus danni". Ciò perché l'aspettativa di garanzia che il bene dotale può loro fornire è condizionata alla sua esistenza alla cessazione del vincolo (art. 175 cod. civ.)e al fatto che il bene medesimo non sia stato legittimamente "consumato" per comprovate necessità della famiglia o evidenti utilità di questa (art. 187 cod. civ.).

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