Cass. civile, sez. II del 2000 numero 6514 (19/05/2000)


Il notaio, in occasione della stipula del contratto "definitivo", ha l'obbligo, ai sensi degli artt. 1176 e 1375 cod. civ., di informare gli acquirenti - ove questi ultimi non ne siano già a conoscenza "aliunde" - della eventuale circostanza per cui, trattandosi di compravendita di appartamento condominiale, lo stato giuridico di una cosa comune (nella specie, il cortile dell'edificio di cui faccia parte l'appartamento oggetto della compravendita), sia mutato e la cosa - in difformità rispetto a quanto originariamente previsto nel contratto "preliminare", ed in deroga rispetto all'art. 1117 cod. civ. - sia divenuta, in forza di un altro suo rogito, di proprietà esclusiva di un singolo soggetto (nella specie, la società venditrice). Sotto un tal profilo, i riflessi di responsabilità conseguenti all'inadempimento di un tale obbligo non vengono superati dalla semplice circostanza per cui, in sede di contratto "definitivo", gli acquirenti dichiarino di accettare le tabelle millesimali allegate al predetto altro rogito in questione.

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