Cass. civile, sez. II del 2000 numero 15396 (01/12/2000)


Se il contratto ha per oggetto un'obbligazione pecuniaria e il debitore, in luogo del pagamento in denaro, abbia rilasciato al creditore un assegno bancario emesso in suo favore, l'eventuale consenso del creditore - desumibile dall'avere accettato un mezzo e un luogo di pagamento diversi da quelli dovuti per legge - non è idoneo a liberare il debitore dall'obbligazione di pagamento prevista originariamente dal contratto poichè questa, in base alla regola dettata in via genrale dal comma 1 dell'articolo 1197 del cod.civ., si estingue quando il creditore abbia effettivamente riscosso la somma portata dal titolo.

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