Cass. civile, sez. II del 2000 numero 15010 (21/11/2000)


La delibera con cui il condominio approva il preventivo o il rendiconto per le spese, ordinarie o straordinarie, deve, a pena di invalidità per contrarietà alle norme che disciplinano i diritti e gli obblighi dei partecipanti al condominio, distinguere analiticamente quelle occorrenti per l'uso da quelle occorrenti per la conservazione delle parti comuni. In tal modo è altresì possibile, se tra i partecipanti vi sono usufruttuari - il cui diritto non solo di partecipazione ma anche di voto alla relativa assemblea è riconosciuto perchè gode degli impianti, delle cose e dei servizi comuni - ripartire tra i medesimi e i nudi proprietari dette spese in base alla natura delle stesse, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 1004 e 1005 del cod.civ. con una mera operazione esecutiva.

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