Cass. civile, sez. II del 1999 numero 878 (03/02/1999)


In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, ossia con riferimento al valore del bene perduto o delle opere necessarie al suo ripristino all' epoca del fatto stesso, deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta sino alla decisone definitiva (danno emergente). Alla somma così determinata, deve aggiungersi il risarcimento del danno che è "in re ipsa", per la mancata disponibilità della somma "de qua" durante il tempo trascorso dall' evento lesivo e la liquidazione giudiziale. La dimostrazione di tale danno (lucro cessante) può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo e mediante l' utilizzo di criteri equitativi. Se il criterio prescelto è quello degli interessi, questi non possono conteggiarsi sulla somma rivalutata con decorrenza dall' evento, ma in relazione ai singoli momenti in cui la somma si incrementa nominalmente.

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