Cass. civile, sez. II del 1999 numero 14069 (15/12/1999)


Ai fini dell'accertamento del prezzo di una compravendita immobiliare e dell'eventuale sperequazione col valore di mercato del bene - rilevante ai fini della prova della "scientia damni" presupposto dell'azione revocatoria, non assume rilevanza decisiva l'indicazione del prezzo contenuta nell'atto pubblico, ben potendo il prezzo reale essere desunto da altre circostanze, quali l'indicazione nel preliminare di un diverso e maggiore prezzo di vendita e la congruenza di quest'ultimo con l'importo di assegni emessi dall'acquirente a favore dell'alienante. Né la rilevanza probatoria di tali circostanze può dirsi impedita dalle preclusioni degli art. 2704 e 2729 cod. civ., le prime tutelando solo i terzi, quando in relazione alla data si intendano far valere nei loro confronti gli effetti della scrittura, e le seconde operando quando il negozio sia invocato come fonte immediata di diritti e di obblighi fra le parti contraenti e non quando esso sia indicato come mero fatto storico dalla cui certezza far discendere conseguenze ignote.

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