Cass. civile, sez. II del 1998 numero 985 (02/02/1998)


La scusabilità dell'errore che abbia viziato la volontà di uno dei contraenti al momento della conclusione del contratto è irrilevante ai fini dell'azione di annullamento, dovendosi avere riguardo alla riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente.

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