Cass. civile, sez. II del 1998 numero 6489 (03/07/1998)


I negozi traslativi della proprietà o di altro diritto reale limitato non possono avere ad oggetto il trasferimento del solo possesso, attraverso un (non consentito) procedimento di adattamento funzionale della relativa "causa negotii", con la conseguenza che l'acquirente di un immobile, nell'invocare giudizialmente la tutela possessoria, è tenuto a fornire la prova del concreto esercizio del proprio possesso (risultando, a tal fine, la mera esibizione del titolo di acquisto un elemento idoneo soltanto a rafforzare, "ad colorandam possessionis", la prova stessa), ovvero della immissione di fatto nel possesso del bene da parte del precedente possessore (onde invocare l'istituto di cui all'art. 1146, secondo comma, cod. civ.), potendo lo "ius possidendi" di fatto non coincidere con lo "ius possessionis". (Nella specie, il proprietario di un fondo ricevuto in donazione dal padre aveva evocato il giudizio il proprietario di un terreno finitimo sostenendo che, per molti anni, il padre aveva esercitato il passaggio su di una stradina - sita nel fondo confinante -, cui il proprietario aveva, in seguito, impedito ogni accesso arando il relativo sentiero. La S.C., rilevato che l'impedimento al passaggio era avvenuto in epoca antecedente al contratto di donazione tra padre e figlio, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima, rilevando come lo "ius possessionis" vantato dall'attore non trovasse alcun fondamento giuridico per esserne stato il suo dante causa già spogliato in epoca antecedente al trasferimento del bene).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1998 numero 6489 (03/07/1998)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti