Cass. civile, sez. II del 1998 numero 3153 (25/03/1998)


Dalla retroattività degli effetti dell' acquisto di un diritto per usucapione - stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell' interesse all' adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto - deriva che, se la P.A. occupa "sine titulo" un fondo privato e vi installa un elettrodotto, con l' acquisto a titolo originario del diritto parziario - che non avviene con la realizzazione dell' opera pubblica perché agli "iura in re aliena" è inapplicabile la cosiddetta occupazione acquisitiva o accessione invertita - cessa l' illiceità permanente, e perciò si estingue non solo la tutela reale, ma anche quella obbligatoria per il risarcimento del danno provocato al proprietario del fondo per il ventennale possesso del diritto fino ad usucapirlo, nonché il credito indennitario.

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