Cass. civile, sez. II del 1998 numero 2387 (04/03/1998)


La domanda di riscatto proposta dal coerede ex art. 732 cod. civ. costituendo un atto dispositivo di diritti deve necessariamente provenire dalla parte e non dal suo difensore munito di ordinaria procura alle liti. Pertanto la formulazione di tale domanda da parte del difensore, senza uno specifico mandato, equivalendo a mancata proposizione della stessa, comporta che se la domanda sia riproposta in grado d' appello essa, avendo carattere di novità, debba essere dichiarata inammissibile

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