Cass. civile, sez. II del 1998 numero 2152 (27/02/1998)


Pur se una clausola, predisposta unilateralmente, non è a carico soltanto dell' altro contraente, avendo effetto per entrambe le parti - nella specie tacita proroga o rinnovo del contratto in difetto di tempestiva disdetta - non perciò è sottratta alla necessità di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell' art. 1341 cod. civ., perché comunque colui che la propone ha preventivamente valutato i vantaggi derivantegli dalla accettazione di essa, a differenza del contraente per adesione, che perciò è necessario vi ponga particolare attenzione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1998 numero 2152 (27/02/1998)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti