Cass. civile, sez. II del 1998 numero 1502 (12/02/1998)


Nel contratto con il quale una parte in corrispettivo della cessione di un immobile si obbliga ad assicurare al cedente vitto, alloggio e assistenza morale e materiale (cosiddetto vitalizio alimentare) la differenza rispetto alla rendita vitalizia è data dall'oggetto della prestazione a carico del vitaliziante, che ne fa un contratto atipico sottratto all'applicazione dell'art. 1878 cod. civ., mentre non sussiste differenza quanto all'alea dalla quale il suddetto contratto atipico è caratterizzato, la quale lungi dal venire meno o attenuarsi, resta fortemente connaturata ad esso e anzi si correla a un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità' e discontinuità' delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute.

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