Cass. civile, sez. II del 1997 numero 8254 (29/08/1997)


Il contratto d' opera e quello di prestazioni continuative di servizi non possono considerarsi strutture negoziali ontologicamente e funzionalmente diverse tra loro, risultandone, viceversa, la indiscutibile omogeneità, tra l' altro, sotto il profilo dalla identità delle situazioni che possono verificarsi tanto nell' una quanto nell' altra fattispecie contrattuale con riguardo alla scelta del contraente secondo l' "intuitus personae", con la conseguenza che nessun valido motivo consente di escludere, per l' appalto di prestazione continuativa di servizi, l' applicabilità del disposto di cui all' art. 1671 cod. civ. (dichiarazione di recesso del committente), non rilevando, in proposito, la esistenza di una clausola convenzionale che attribuisca la facoltà della disdetta al committente entro un tempo predeterminato rispetto ad ogni scadenza contrattuale.

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