Cass. civile, sez. II del 1997 numero 3049 (09/04/1997)


Se un erede aliena ad un estraneo la quota indivisa dell' unico cespite ereditario, si presume l' alienazione della sua corrispondente quota, intesa come porzione ideale dell' "universum ius defuncti", e perciò il coerede può esercitare il retratto successorio (art. 732 cod. civ.), salvo che il retrattato dimostri, in base ad elementi concreti della fattispecie ed intrinseci al contratto (volontà delle parti, scopo perseguito, consistenza del patrimonio ereditario e raffronto con l' entità dei beni venduti), con esclusione del comportamento del retraente, estraneo al contratto medesimo, che invece la vendita ha ad oggetto un bene a se stante.L'accoglimento della domanda di retratto successorio, che, con effetto retroattivo, toglie causa alle attribuzioni patrimoniali del contratto, comporta, per effetto naturale del suo carattere restitutorio, che il retrattato ha diritto a ottenere, anche se non li ha richiesti, gli interessi legali sul prezzo che il retraente deve corrisponderglio; pertanto non è domanda nuova quella formulata dal retrattato, per la prima volta in appello, per la corresponsione di tali interessi.

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