Cass. civile, sez. II del 1997 numero 277 (14/01/1997)


La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha per presupposto che due fondi, appartenenti in origine allo stesso proprietario, siano stati posti da lui in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio l' uno rispetto all' altro atta a integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale, ed, inoltre, che tale situazione sia stata mantenuta allorché i due fondi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto. Pertanto, requisito per l' acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia non è una manifestazione di volontà negoziale diretta alla sua costituzione, ma la sua apparenza, cioè l' esistenza di segni visibili, che si concretino in opere permanenti necessarie per l' esercizio della servitù, rivelatrici della sua esistenza.Essenziale per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è che, all' atto della cessazione dell' appartenenza di due fondi ad un unico proprietario, le opere destinate al servizio di uno all' altro siano stabili, sì da escluderne la precarietà, e apparenti, in modo da render certi e manifesti a chiunque - e perciò anche l' acquirente nel fondo gravato - il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto di asservimento.

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