Cass. civile, sez. II del 1997 numero 2599 (25/03/1997)


Affinché un precarista possa invocare l' acquisto della proprietà del bene per intervenuta usucapione, occorre che dimostri innanzi tutto l' "interversio possessionis", che, se avviene per opposizione del detentore ( art. 1141, secondo comma, cod. civ.), deve rivolgersi contro colui per conto del quale la cosa è detenuta e deve consistere in atti o fatti idonei a manifestare inequivocabilmente la volontà di tenere il bene come proprio (nella specie, la Suprema Corte non ha ritenuto fatto inequivoco la costruzione, su una striscia di terreno detenuta a titolo precario, di una gradinata di accesso ad un bene proprio).

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