Cass. civile, sez. II del 1997 numero 2389 (18/03/1997)


La norma dell'art. 1712 cod. civ. secondo cui il ritardo del mandante nel rispondere alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione dell'incarico comporta approvazione dell'atto compiuto dal mandatario anche se questi ha ecceduto dai limiti del mandato, opera esclusivamente nei rapporti fra mandante e mandatario; pertanto la suddetta approvazione tacita non puo essere invocata dai terzi interessati quale equipollente della ratifica come disciplinata dagli articoli 1398 e 1399 cod. civ

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1997 numero 2389 (18/03/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti