Cass. civile, sez. II del 1997 numero 12011 (28/11/1997)


Il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1495 cod. civ., pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già alla sua individuazione causale, decorre tuttavia solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta.

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