Cass. civile, sez. II del 1996 numero 7359 (09/08/1996)


La deliberazione assembleare adottata a maggioranza, che approvi le tabelle millesimali o il regolamento non contrattuale relativi alla ripartizione delle spese, è inefficace nei confronti del condomino assente o dissenziente per nullità radicale deducibile senza limitazione di tempo e non meramente annullabile su impugnazione da proporsi entro trenta giorni, a norma dell' art. 1137 cod. civ., atteso che le attribuzioni dell' assemblea, ai sensi dell' art. 1135 cod. civ., sono circoscritte all' amministrazione dei beni comuni nel rispetto dei criteri fissati dalla legge o dalla volontà unanime dei condomini.

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