Cass. civile, sez. II del 1996 numero 635 (27/01/1996)


Il diritto potestativo di risolvere il rapporto, in conseguenza dell' inadempimento di una parte, quando sia prevista la clausola risolutiva espressa, diritto che si esercita mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola stessa (art. 1456, secondo comma, cod. civ.), è soggetto a prescrizione ai sensi dell' art. 2934 cod. civ., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge, e l' inizio della decorrenza della prescrizione coincide, secondo la regola generale dettata dall' art. 2935 cod. civ., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell' inadempimento.

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