Cass. civile, sez. II del 1996 numero 3924 (27/04/1996)


Qualora gli assegnatari di alloggi costruiti da una società costituita per costruire senza finalità di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita, secondo la previsione del D.L. C.P.S. 22 dicembre 1947,n. 1600, abbiano dato vita ad un condominio per la gestione dello stabile, prima della vendita di tutti gli appartamenti, la costituzione del condominio deve considerarsi avvenuta in violazione della regola desumibile dell'art. 35, terzo comma, del R.D. 28 aprile 1938,n.1165, in forza della quale tale gestione è attribuita alla società costruttrice sino alla vendita di tutti gli appartamenti, non incidendo su tale regola, con riguardo alla sopraindicata categoria di alloggi, l'art. 18 del D.P.R. 17 gennaio 1959,n. 2, che prevede l'assunzione dell'amministrazione dello stabile da parte degli assegnatari a decorrere dal mese successivo all'assegnazione (del resto abrogato dall'art. 9 della legge 27 aprile 1962, n. 231, che ha disposto nel senso che la costituzione del condominio secondo il codice civile avviene dopo vendita di tutti gli appartamenti). Ne consegue che, operando il suddetto condominio di gestione solo in via di fatto, qualora in in esecuzione di una delibera dell'assemblea l'amministratore chieda giudizialmente(nella specie, in via monitoria) agli assegnatari il pagamento dei contributi egli può essere condannato in proprio al rimborso delle spese giudiziali, in base al principio per cui un soggetto che agisce in giudizio quale rappresentante di un terzo pur non essendogli stati conferiti i relativi poteri, assume la qualità di parte, ai fini della pronunzia sulle spese, a nulla rilevando in contrario che gli opponenti al decreto ingiuntivo abbiano riconosciuto l'esistenza del condominio notificando l'atto di opposizione all'amministratore in tale qualità,dal momento che un soggetto che divenga destinatario di una pretesa da parte di un entità che opera di fatto, ove intenda far accertare l'inesistenza delle condizioni che consentono a tale entità di diventare un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici sul piano sostanziale, non può che comportarsi, sul piano processuale, come se tale autonomia effettivamente sussista.

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