Cass. civile, sez. II del 1996 numero 3299 (10/04/1996)


In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, quando l'azione di riduzione del prezzo sia accordata al compratore non in via esclusiva (art. 1492, comma terzo, cod. civ.), ma in via concorrente con l'azione di risoluzione (art. 1492, comma primo, cod. civ.) deve negarsi l'ammissibilità della domanda di riduzione formulata in modo subordinato rispetto alla proposizione a titolo principale dell'azione di risoluzione, atteso che entrambe le azioni si ricollegano ai medesimi presupposti: la sussistenza dei vizi, con le caratteristiche fissate dall'art. 1490 cod. civ., restando radicalmente esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le rispettive domande, sicché il compratore deve scegliere tra l'una e l'altra.

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