Cass. civile, sez. II del 1996 numero 300 (16/01/1996)


Il requisito della determinatezza o della determinabilitá dell'oggetto a norma dell'art. 1346 Codice civile, nell'ipotesi di un preliminare di vendita immobiliare, postula che sia specificata l'ubicazione del bene promesso in vendita, o il criterio della sua individuazione. In particolare ove il preliminare di vendita abbia ad oggetto una porzione di un edificio multipiano, l'indicazione del piano in cui essa é ubicata costituisce, in mancanza di dati relativi ai confini, il necessario elemento identificativo. Ne deriva che le modifiche di tale elemento concordate tra le parti dopo la stipulazione del contratto preliminare, devono avvenire a pena di nullità per iscritto (art. 1350, n. 1 e 1351 Codice civile) e pertanto non possono essere provate per testimoni, ostandovi il divieto stabilito dall'art. 2725, comma secondo, Codice civile con la sola eccezione del caso previsto dall'art. 2724, n. 3 Codice civile (perdita incolpevole del documento).

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