Cass. civile, sez. II del 1996 numero 178 (12/01/1996)


L' immissione nel possesso dei beni ereditari è atto non univoco che di per se non equivale ad accettazione tacita dell' eredità poiché non presuppone necessariamente in chi lo compie la volontà di accettare e la qualità di erede, potendo anche dipendere da un mero intento conservativo del chiamato o da tolleranza da parte degli altri chiamati.L' accettazione tacita dell' eredità ai sensi dell' art. 476 cod.civ. non può desumersi dalla denunzia di successione e dal pagamento della relativa imposta trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale ,diretti ad evitare l' applicazione di sanzioni e caratterizzati da scopi conservativi, che di per se non denotano in maniera univoca la volontà di accettare.

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