Cass. civile, sez. II del 1996 numero 10632 (29/11/1996)


Poiché a norma dell' art. 1453 comma terzo cod. civ., il debitore inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione nei suoi confronti della domanda di risoluzione, il giudice nel valutare la gravità dell' inadempimento (art. 1455 cod. civ.) non deve tenere conto degli eventi successivi alla proposizione di detta domanda (nella specie, pretesi adempimenti tardivi), ma deve decidere in base alla situazione cristallizzata a tale momento.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1996 numero 10632 (29/11/1996)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti