Cass. civile, sez. II del 1996 numero 10306 (22/11/1996)


La "divisio inter liberos" regolata dall' art. 734 cod. civ. ricorre quando il testatore intende compiere egli stesso la divisione totale o parziale dei suoi beni fra gli eredi, con effetti reali immediati. Tale fattispecie si distingue da quella regolata dall' art. 733 cod. civ. con la quale il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi. L' accertamento della ricorrenza in concreto dell' una o dell' altra fattispecie costituisce indagine di fatto sulla volontà del testatore non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da corretta motivazione.Il testatore che proceda direttamente alla divisione, ai sensi dell' art. 734 cod. civ., può fare ricorso allo strumento del conguaglio in danaro sia per correggere le ineguaglianze in natura delle quote ereditarie che già si presentino all' atto della formazione del piano di ripartizione, sia per assicurare alle quote il loro valore originario rispetto agli eventuali squilibri dovuti alla fluttuazione dei prezzi di mercato o ad altri non prevedibili eventi. Tali conguagli non possono ritenersi assegni divisionali in senso tecnico, ma hanno natura di legati "divisionis causa", presupponendo una divisione già fatta. Ne consegue che l' azione di natura personale diretta ad ottenere il conguaglio con specificazione de suo ammontare si prescrive nell' ordinario termine di dieci anni con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

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