Cass. civile, sez. II del 1995 numero 871 (25/01/1995)


Nel caso di vendita della proprietà di un'area fabbricabile, con separato accordo di futuro trasferimento al venditore di alcuni appartamenti su di essa realizzati dall'acquirente quale corrispettivo della cessione del suolo, nel caso di successivo fallimento dell'acquirente, il proprietario dell'area, rimasto insoddisfatto, non ha altro diritto nei confronti della massa se non quello di insinuare al passivo il suo credito, equivalente al valore degli immobili che avrebbero dovuto essergli attribuiti.

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