Cass. civile, sez. II del 1995 numero 8630 (05/08/1995)


Il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un'area in cambio di un fabbricato o di alcune sue parti da costruire sull'area stessa, a cura e con mezzi del cessionario, può integrare sia un contratto di permuta di un bene esistente con un bene futuro, sia un contratto misto, costituito con elementi della vendita e dell'appalto. Si configura il primo contratto se il sinallagma negoziale sia consistito nel trasferimento reciproco della proprietà attuale e della cosa futura e l'obbligo di erigere l'edificio sia rimasto su un piano accessorio e strumentale; va ravvisato, invece, l'altro contratto quando la costruzione del fabbricato sia stata al centro della volontà delle parti e l'alienazione dell'area abbia costituito solo il mezzo per conseguire l'obbiettivo primario.

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