Cass. civile, sez. II del 1995 numero 7234 (26/06/1995)


La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non consente al giudice di emettere i relativi provvedimenti restitutori senza richiesta della parte interessata

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