Cass. civile, sez. II del 1995 numero 5644 (23/05/1995)


La natura non essenziale del termine di adempimento stabilito dalle parti impedisce la configurabilità della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell' art. 1457 cod. civ., ma non vale ad escludere che la sua inosservanza, ove superi ogni ragionevole limite di tolleranza da apprezzarsi discrezionalmente dal giudice di merito in relazione all' oggetto del contratto e alla natura del medesimo, possa costituire di per sé un inadempimento di non scarsa importanza e determinare, quindi, la risoluzione del contratto a norma dell' art. 1453 cod. civ..

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