Cass. civile, sez. II del 1995 numero 4265 (13/04/1995)


Ciò che distingue essenzialmente la cosiddetta "punctatio" tanto dalla proposta contrattuale, quanto dal contratto preliminare è il fatto che essa, anziché contenere, sia pure in "nuce", tutti gli elementi o, quanto meno, quelli essenziali del contratto, contempli dati limitati o generici del contratto medesimo e, anziché documentare l' intesa raggiunta o essere diretta a provocare l' accettazione o la definizione dell' accordo, abbia carattere solo interlocutorio e preparatorio della stipulazione.

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