Cass. civile, sez. II del 1995 numero 2115 (24/02/1995)


L' inadempimento contrattuale è costituito dall' inesecuzione di una prestazione per effetto della mancata attuazione, da parte dell' obbligato, dell' impegno di diligenza e di cooperazione richiesto, secondo il tipo di rapporto obbligatorio, per la realizzazione dell' interesse del creditore, nel presupposto che la prestazione sia oggettivamente possibile. L' avvenuto, pieno soddisfacimento di simile impegno, costituisce l' oggetto della prova cui il debitore è tenuto, ai sensi dell' art. 1218 cod. civ. per sottrarsi alla responsabilità per l' inadempimento.

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