Cass. civile, sez. II del 1995 numero 1884 (24/02/1995)


Per il disposto dell'art. 2298, codice civile - riguardante le società in nome collettivo, ma applicabile anche alla società in accomandita semplice in forza del richiamo contenuto nell'art. 2315 dello stesso codice - le limitazioni dei poteri di rappresentanza del socio accomandatario risultanti dall'atto costitutivo non sono opponibili ai terzi se non siano iscritte nei registri di cancelleria presso il tribunale - che a norma dell'art. 100 disp. att., codice civile, sostituiscono il registro delle imprese sino alla sua attuazione - non essendo all'uopo sufficiente il deposito dell'atto costitutivo presso la cancelleria a norma dell'art. 2296, codice civile, salvo che la società provi che il terzo conosceva dette limitazioni (nella specie l'atto costitutivo di una società in accomandita semplice limitava il potere di rappresentanza del socio accomandatario richiedendo per le vendite immobiliari la firma congiunta di entrambi gli accomandatari e il preventivo consenso scritto del socio accomandante. La Suprema Corte, nell'affermare il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'eccezione della società di difetto di rappresentanza).

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