Cass. civile, sez. II del 1995 numero 1802 (18/02/1995)


La interversione della detenzione in possesso - che non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, da cui sia consentito desume che il detentore ha cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed ha iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome e per conto proprio - si può realizzare anche mediante il compimento di attività materiali, ma è necessario che l'attività materiale sia tale da manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere esclusivamente "nomine proprio", da rendere cioè esternamente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di esercitare il potere "nomine alieno" e che intende sostituire alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui l'"animus" di vantare per sì il diritto esercitato.

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