Cass. civile, sez. II del 1995 numero 1309 (03/02/1995)


A norma dell' art. 2732 cod. civ., per privare la confessione del valore probatorio che le è proprio, ove venga dedotto l' errore di fatto, non è sufficiente provare l' insussistenza obiettiva del fatto confessato, essendo altresì necessario provare, sotto l' aspetto soggettivo, anche le circostanze che hanno indotto il confitente all' erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero, mentre la parte stessa non è ammessa a dimostrare, attraverso altri mezzi di prova, la verità di fatti contrari a quelli oggetto della confessione.

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