Cass. civile, sez. II del 1995 numero 1252 (02/02/1995)


In tema di comunione legale tra coniugi, tutti gli atti di disposizione di beni immobili o beni mobili registrati (e, quindi, di un diritto reale frazionario su bene immobile) appartenenti alla comunione coniugale, compiuti da uno solo dei coniugi, senza il necessario consenso dell' altro, ovverosia in violazione della regola dell' amministrazione congiunta, sono validi ed efficaci e sottoposti alla sola sanzione dell' annullamento ai sensi dell' art. 184 cod. civ., in forza dell' azione proponibile dal coniuge (il cui consenso era necessario) entro i termini previsti dalla stessa norma. (La S.C., in applicazione del principio di diritto di cui alla massima, ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva ritenuto che l' annullabilità prevista dall' art. 184 cod. civ. riguarderebbe la sola ipotesi in cui l' atto di disposizione sia compiuto dal coniuge che risulti unico intestatario del bene, mentre nella specie l' atto di disposizione compiuto dal marito riguardava un bene appartenente alla comunione coniugale ed intestato ad entrambi i coniugi, cosicché esso doveva considerarsi del tutto inefficace).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1995 numero 1252 (02/02/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti