Cass. civile, sez. II del 1995 numero 12493 (04/12/1995)


L' attività svolta su una cosa per tolleranza di chi ha la facoltà d' impedirla non costituisce, ai sensi dell' art. 1144 cod. civ., una situazione possessoria, di guisa che colui che la esercita non può giovarsi della presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all' art. 1141, comma primo, cod. civ., che non opera quando la relazione con la cosa non consegua ad un atto volontario di apprensione, potendo il detentore non qualificato, per mancanza di titolo alla detenzione, divenire possessore soltanto se compia un atto d' impossessamento e cioè un' attività materiale che, sconfinando nella sfera giuridica altrui, abbia determinato un rapporto con la cosa corrispondente all' esercizio di un diritto reale.

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