Cass. civile, sez. II del 1995 numero 11279 (28/10/1995)


Nella vendita a misura, in cui la determinazione della estensione dell'immobile non è in funzione della individuazione dell'oggetto del contratto ma criterio di determinazione del prezzo complessivo, il promittente compratore ha diritto di procedere alla misurazione dell'immobile prima della stipulazione del contratto definitivo e, conseguentemente, di accedere in tale immobile per il compimento delle relative operazioni, ma, a meno che non vi sia un patto contrario, non può pretendere che a queste partecipi attivamente e personalmente l'altra parte o un suo incaricato e così ritardare la stipulazione del contratto definitivo solo perché il promittente venditore ha omesso di partecipare alla misurazione dell'immobile, del quale non sia contestata l'estensione complessiva indicata nel contratto preliminare.

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