Cass. civile, sez. II del 1995 numero 10842 (18/10/1995)


Quando le parti si rivolgono ad un notaio per ottenere la sua consulenza, quale tecnico del diritto in relazione ad un contratto da esse o da altri predisposto, mirano ad assicurarsi che il contratto stesso sia non solo formalmente perfetto, ma anche idoneo a produrre il risultato pratico perseguito. Pertanto, versa in colpa professionale il notaio che, richiesto di una consulenza in ordine ad un contratto preliminare, da altri o dalle parti predisposto, non prospetti all' acquirente l' opportunità di effettuare le visure ipotecarie, al fine di accertare la libertà dell' immobile, oggetto della promessa di trasferimento, da trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli. Il notaio resta, invece, esente da tale colpa solo nel caso in cui la consulenza richiestagli sia espressamente limitata alla regolarità formale del contratto sottoposto al suo esame.

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