Cass. civile, sez. II del 1995 numero 1040 (28/01/1995)


Se è vero che obbligazione inerenti all' esercizio di un' attività professionale sono generalmente obbligazioni di mezzi, in determinate circostanze esse assumono le caratteristiche delle obbligazioni di risultato in cui il professionista si impegna a realizzare un determinato "opus". Tale è il caso della obbligazione di redigere un progetto di ingegneria che ha per oggetto un risultato ben definito che è la sua realizzazione.L'istituto della presupposizione - introdotto in modo espresso ed in via generale nel nostro ordinamento dalla norma dell'art. 1467 cod. civ. - ricorre quando una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in mancanza i un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali - come presupposto condizionante il negozio (cosiddetta condizione non sviluppata o inespressa). L'indagine diretta all'individuazione di una presupposizione si esaurisce sul piano propriamente interpretativo del contratto e costituisce pertanto accertamento riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

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